Titolo 1
Denominazione, sede, scopo, oggetto, colori socialiArt. 1 – Ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss. mm. ii., è costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata: “Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Tavolo MACCHERONI”, in breve “ASDTT MACCHERONI” (d’ora in poi l’”Associazione”); con sede legale in Roma, Via Stimigliano n.5.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 – L’Associazione è apartitica, non ha fini politici, non persegue fini di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 36/2021.
Art. 3 – L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alla disciplina del tennis tavolo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. In particolare, essa si propone di promuovere l’integrazione tra disabili e normodotati, nonché l’approccio, apprendimento e sviluppo del tennis tavolo nei bambini e giovani di età scolare e pre-scolare anche in collaborazione con le realtà istituzionali, scolastiche, parrocchiali ed associative a vario titolo presenti sul territorio, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività riferita al tennis tavolo in genere, con osservanza delle norme e delle direttive della F.I.S.D. e dei suoi Organi, della F.I.T.E.T. e dei suoi Organi.
L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, attività diverse da quelle principali descritte nel precedente comma, purché in via secondaria e strumentale rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa di riferimento.
Art. 4 – I colori sociali sono verde-nero
Art. 5 – L’Associazione aderisce:
- alla Federazione Italiana Tennistavolo della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti;
- alla Federazione Italia Sport Disabili della quale riconosce lo Statuto e i Regolamenti.
Titolo 2
Patrimonio sociale ed esercizi socialiArt. 6 – Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili che l’Associazione possiede a qualsiasi titolo e da quanto potrà possedere in avvenire.
Art. 7 – Le entrate sono costituite da:
- tasse di ammissione dei soci;
- contributi annuali dei soci;
- eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Tennistavolo, della Federazione Italiana Sport Disabili, Enti Pubblici di qualsiasi altro genere;
- introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni;
- proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- altre entrate compatibili a norma di Legge.
Art. 8 – L’esercizio finanziario chiude al 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro la stessa data il bilancio preventivo del successivo esercizio; il rendiconto dell’esercizio dovrà essere approvato dall’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso, gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del patrimonio associativo.
Titolo 3
SociArt. 9 – Soci dell’Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso dei requisiti morali e sociali, senza alcun tipo di discriminazione che facciano domanda scritta.
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata da un genitore o da chi ne fa le veci ovvero dall’esercente la potestà parentale.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 18 del presente Statuto.
Art. 10 – Il richiedente con la domanda di ammissione s’impegna ad osservare il presente statuto, l’eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, impegnandosi, altresì, al pagamento della tassa di ammissione e della quota annuale di cui all’art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.
Art. 11 – Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. I soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro il mese di agosto di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 12 – Le categorie dei soci sono le seguenti:
- Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione.
- Soci ordinari: coloro che versano la quota associativa e la quota annuale stabilita dall’Associazione e hanno diritto di voto in Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art. 13 – I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell’Associazione.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.
Art. 14 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità:
- la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo;
- la indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.
La quota o il contributo associativo sono non rivalutabili ed intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 15 – Sono “partecipanti” coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi a utilizzare le strutture e i servizi dell’Associazione. Sono, inoltre, “partecipanti” gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa Associazione.
Titolo 4
Organizzazione associativaArt. 16 – Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 17 – L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno al termine della stagione sportiva, su convocazione del Consiglio Direttivo con avviso da consegnare a tutti i soci e con comunicazione sul sito web dell’Associazione. L’Assemblea Generale delibera:
- sulla relazione annuale del Presidente dell’Associazione;
- sul bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione;
- in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto sociale;
- sull’elezione del Presidente dell’Associazione e degli Organi direttivi e amministrativi;
- sull’ammontare della quota associativa e della quota annuale;
- sulla nomina e sulla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- in via straordinaria, sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Associazione s’impegna, inoltre, a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati, atleti e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto che partecipi, se previsto, alle assemblee federali.
L’Assemblea Generale dei soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta la metà dei soci più uno. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni successivi dal ricevimento della richiesta dei soci.
Art. 18 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote annuali d’associazione.
Art. 19 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il presidente dell’adunanza.
Il presidente dell’Assemblea nomina il segretario.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dell’art. 21 del codice civile.
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea Generale dei soci.
Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice-Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e di altri Consiglieri secondo il numero di volta in volta stabilito dall’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Segretario/Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo, altresì, nomina – ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 36/2021 – nel proprio seno, il responsabile in materia di “safeguarding” con lo scopo di tutelare i minori e garantire la parità di genere all’interno dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione e/o integrazione chiedendone la convalida alla prima Assemblea Generale utile.
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n.36/2021.
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione sportiva dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno 10 (dieci) soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva, sociale, amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito per Statuto.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio Direttivo indica il Consigliere deputato a presenziare l’adunanza.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’adunanza.
Art. 22 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà, quindi, validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati.
Cura altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Segretario/Tesoriere. A tale proposito, l’Associazione dovrà provvedere all’apertura di un conto corrente Bancario o Postale o di entrambi con possibilità di firma disgiunta da parte del Presidente e del consigliere Segretario/Tesoriere.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice-Presidente.
Titolo 5
Durata e scioglimentoArt. 23 – La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del codice civile.
Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. /2021, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Controversie
Art. 24 – Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Italiana Tennistavolo.
Art. 24bis – Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FITET, con una copia del verbale.
Art. 25 – Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Tennistavolo, della Federazione Italiana Sport Disabili e le vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro nonché alle disposizioni in materia dettate dal codice civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.
Il presente Statuto sostituisce e/o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione che sia in contrasto con esso.
